Avvertenza:
    Si  procede  alla  ripubblicazione  del  testo  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  22 marzo 2001, n. 147, corredato delle
relative  note,  ai  sensi  dell'art.  8, comma 3, del regolamento di
esecuzione  del  testo  unico  delle disposizioni sulla promulgazione
delle  leggi,  sulla  emanazione  dei  decreti  del  Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986,
n. 217.
    Restano  invariati  il valore e l'efficacia dell'atto legislativo
qui trascritto.
                               Art. 1.
                 Soppressione del Servizio centrale
               del Provveditorato generale dello Stato
  1.  All'articolo  5,  comma  1,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, la lettera c) e' soppressa.
  2.  All'articolo  4,  comma  1,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, la lettera e) e' soppressa.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              - Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della
          Repubblica  20 febbraio 1998, n. 38 (Regolamento recante le
          attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del
          bilancio   e   della   programmazione   economica,  nonche'
          disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a
          norma  dell'art.  7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n.
          94),  come  modificato  dal  presente  regolamento,  e'  il
          seguente:
              "Art. 5 (Dipartimento dell'amministrazione generale del
          personale  e  dei servizi del Tesoro). - 1. Il Dipartimento
          dell'amministrazione  generale, del personale e dei servizi
          del Tesoro ha competenza nei seguenti settori e materie:
                a) promozione,   coordinamento   e   sviluppo   delle
          attivita'  di  studio  e  di  analisi  della  qualita'  dei
          processi   e   dell'organizzazione   e  conseguenti  azioni
          innovative,  proposte  e  sperimentazioni,  al  fine  della
          migliore  utilizzazione delle risorse umane e strumentali e
          dell'efficacia dei servizi finali resi agli utenti da parte
          del   Ministero;  amministrazione  e  affari  di  carattere
          generale;  gestione  contabile,  relazioni con il pubblico;
          coordinamento  dell'attivita'  prelegislativa nelle materie
          di     competenza     del    Dipartimento;    coordinamento
          dell'informazione statistica e dei rapporti con il Servizio
          statistico nazionale;
                b) gestione  delle  risorse  umane,  provvedendo,  in
          attuazione  degli  indirizzi  e  delle direttive emanate ai
          sensi dell'art. 3, comma 2, alle assunzioni, al trattamento
          giuridico  ed  economico  e al pensionamento del personale,
          nonche' alla formazione generale, alle relazioni sindacali,
          alla   contrattazione  e  alla  mobilita',  esclusa  quella
          interna ai singoli dipartimenti;
                c) lettera abrogata;
                d) servizio  delle pensioni di guerra ed assegni vari
          a  particolari  categorie, esercitando le funzioni tecniche
          ed amministrative connesse;
                e) servizi  relativi  all'erogazione  di  trattamenti
          economici  a  carico  del  bilancio  dello  Stato,  ovvero,
          mediante   convenzione,   all'erogazione   di   trattamenti
          economici a carico di altre amministrazioni pubbliche;
                f) supporto  delle  conferenze  di  coordinamento  ed
          indirizzo   previste  dall'art.  8  e  degli  altri  organi
          collegiali  del  Ministero per i quali non sia prevista una
          specifica  struttura  di  servizio  nell'ambito degli altri
          dipartimenti,   ovvero   presso   gli   uffici  di  diretta
          collaborazione con l'organo di direzione politica;
                g) definizione delle specifiche esigenze funzionali e
          delle  conseguenti  prestazioni  e  modalita' operative che
          devono   essere   assicurate,   nell'ambito   del   sistema
          informativo integrato del Ministero, per lo svolgimento dei
          compiti  istituzionali  del  Dipartimento; collaborazione e
          supporto  per l'elaborazione delle relative procedure e per
          le  verifiche  di  funzionalita' dei servizi e dei processi
          informatici riguardanti le materie di competenza;
                h) gestione  della  mobilita'  interna  e  formazione
          specialistica nelle materie di competenza;
                i) adempimenti,  riguardanti  le  competenze  di piu'
          dipartimenti,  da  svolgersi  mediante  uffici  di gestione
          unificata  ai  sensi  dell'art. 4 del decreto legislativo 7
          agosto 1997, n. 279".
              - Il  testo  dell'art.  4,  del  decreto del Presidente
          della  Repubblica  28  aprile  1998,  n.  154  (Regolamento
          recante   norme   sull'articolazione   organizzativa  e  le
          dotazioni  organiche  dei  dipartimenti  del  Ministero del
          tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, a
          norma  dell'art.  7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n.
          94),  come  modificato  dal  presente  regolamento,  e'  il
          seguente:
              "Art. 4 (Dipartimento dell'amministrazione generale del
          personale   e   dei   servizi).   -   1.   Il  Dipartimento
          dell'amministrazione  generale, del personale e dei servizi
          del  Tesoro  e'  articolato  nei seguenti uffici di livello
          dirigenziale generale, cui sono preposti dirigenti generali
          di livello C, con le competenze di seguito indicate:
                a) servizio   centrale   per  affari  generali  e  la
          qualita'  dei  processi  e dell'organizzazione: promozione,
          coordinamento  e  sviluppo  delle  attivita' di studio e di
          analisi della qualita' dei processi e dell'organizzazione e
          conseguenti  azioni  innovative  e sperimentazioni, al fine
          della   migliore   utilizzazione   delle  risorse  umane  e
          strumentali  e  dell'efficacia dei servizi finali resi agli
          utenti;  amministrazione,  affari  e  servizi  di carattere
          generale   del  Ministero;  affari  e  servizi  generali  e
          gestione  contabile del Dipartimento; servizio di economato
          e  di  provveditorato  dipartimentale;  uffici  di gestione
          unificata nelle materie comuni a piu' dipartimenti ai sensi
          dell'art.  4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
          relazioni  con il pubblico; coordinamento dell'informazione
          statistica  e  dei  rapporti  con  il  Servizio  statistico
          nazionale; supporto alla Conferenza permanente dei capi dei
          dipartimenti  del Ministero di cui all'art. 8, comma 1, del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
          n.  38,  nonche'  degli altri organi collegiali per i quali
          non  sia  prevista  una  specifica  struttura  di  servizio
          nell'ambito  di altri dipartimenti ovvero presso gli uffici
          di   diretta   collaborazione  con  l'organo  di  direzione
          politica;
                b) servizio  centrale  del  personale:  provvede,  in
          conformita'  degli  indirizzi  e delle direttive emanate ai
          sensi  dell'art.  8,  comma  2,  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  20  febbraio  1998, n. 38, in materia di
          attuazione  delle  politiche  del  personale,  di relazioni
          sindacali  e  di  assunzioni  e di trattamento giuridico ed
          economico  e  pensionamento  del  personale  del Ministero;
          provvede,  altresi',  al supporto della Conferenza generale
          per  le politiche del personale prevista dall'art. 8, comma
          2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 38
          del 1998;
                c) direzione  centrale  degli  uffici  locali  e  dei
          servizi  del  Tesoro:  trattazione  degli  affari  e  delle
          questioni  di carattere generale riguardanti i dipartimenti
          provinciali  del  Ministero, ivi compresi il servizio delle
          pensioni  di guerra ed assegni vari a particolari categorie
          e   i   servizi   relativi  all'erogazione  di  trattamenti
          economici  a  carico  del  bilancio  dello  Stato,  ovvero,
          mediante  convenzione,  a  carico  di altre amministrazioni
          pubbliche;
                d) servizio   centrale  per  il  sistema  informativo
          integrato:  coordinamento  operativo  e  integrazione delle
          attivita'   e  dei  sistemi  informativi  del  Ministero  e
          gestione  unitaria  delle  relative  funzioni finanziarie e
          amministrative; rapporti con la societa' dedicata di cui al
          decreto  legislativo  19  novembre  1997,  n.  414; studio,
          analisi  e  definizione  delle  esigenze funzionali e delle
          specifiche  prestazioni  e  modalita'  operative che devono
          essere  assicurate,  nell'ambito  del  sistema  informativo
          integrato  del  Ministero,  per  lo svolgimento dei compiti
          istituzionali  del  Dipartimento; collaborazione e supporto
          per  l'elaborazione  delle  relative  procedure  e  per  le
          verifiche  di  funzionalita'  dei  servizi  e  dei processi
          informatici riguardanti le materie di competenza;
                e) (lettera abrogata)".