Avvertenza: Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 147, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto. Art. 1. Soppressione del Servizio centrale del Provveditorato generale dello Stato 1. All'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, la lettera c) e' soppressa. 2. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, la lettera e) e' soppressa.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 (Regolamento recante le attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche' disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94), come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: "Art. 5 (Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del Tesoro). - 1. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro ha competenza nei seguenti settori e materie: a) promozione, coordinamento e sviluppo delle attivita' di studio e di analisi della qualita' dei processi e dell'organizzazione e conseguenti azioni innovative, proposte e sperimentazioni, al fine della migliore utilizzazione delle risorse umane e strumentali e dell'efficacia dei servizi finali resi agli utenti da parte del Ministero; amministrazione e affari di carattere generale; gestione contabile, relazioni con il pubblico; coordinamento dell'attivita' prelegislativa nelle materie di competenza del Dipartimento; coordinamento dell'informazione statistica e dei rapporti con il Servizio statistico nazionale; b) gestione delle risorse umane, provvedendo, in attuazione degli indirizzi e delle direttive emanate ai sensi dell'art. 3, comma 2, alle assunzioni, al trattamento giuridico ed economico e al pensionamento del personale, nonche' alla formazione generale, alle relazioni sindacali, alla contrattazione e alla mobilita', esclusa quella interna ai singoli dipartimenti; c) lettera abrogata; d) servizio delle pensioni di guerra ed assegni vari a particolari categorie, esercitando le funzioni tecniche ed amministrative connesse; e) servizi relativi all'erogazione di trattamenti economici a carico del bilancio dello Stato, ovvero, mediante convenzione, all'erogazione di trattamenti economici a carico di altre amministrazioni pubbliche; f) supporto delle conferenze di coordinamento ed indirizzo previste dall'art. 8 e degli altri organi collegiali del Ministero per i quali non sia prevista una specifica struttura di servizio nell'ambito degli altri dipartimenti, ovvero presso gli uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica; g) definizione delle specifiche esigenze funzionali e delle conseguenti prestazioni e modalita' operative che devono essere assicurate, nell'ambito del sistema informativo integrato del Ministero, per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento; collaborazione e supporto per l'elaborazione delle relative procedure e per le verifiche di funzionalita' dei servizi e dei processi informatici riguardanti le materie di competenza; h) gestione della mobilita' interna e formazione specialistica nelle materie di competenza; i) adempimenti, riguardanti le competenze di piu' dipartimenti, da svolgersi mediante uffici di gestione unificata ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279". - Il testo dell'art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154 (Regolamento recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94), come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: "Art. 4 (Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi). - 1. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale, cui sono preposti dirigenti generali di livello C, con le competenze di seguito indicate: a) servizio centrale per affari generali e la qualita' dei processi e dell'organizzazione: promozione, coordinamento e sviluppo delle attivita' di studio e di analisi della qualita' dei processi e dell'organizzazione e conseguenti azioni innovative e sperimentazioni, al fine della migliore utilizzazione delle risorse umane e strumentali e dell'efficacia dei servizi finali resi agli utenti; amministrazione, affari e servizi di carattere generale del Ministero; affari e servizi generali e gestione contabile del Dipartimento; servizio di economato e di provveditorato dipartimentale; uffici di gestione unificata nelle materie comuni a piu' dipartimenti ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; relazioni con il pubblico; coordinamento dell'informazione statistica e dei rapporti con il Servizio statistico nazionale; supporto alla Conferenza permanente dei capi dei dipartimenti del Ministero di cui all'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, nonche' degli altri organi collegiali per i quali non sia prevista una specifica struttura di servizio nell'ambito di altri dipartimenti ovvero presso gli uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica; b) servizio centrale del personale: provvede, in conformita' degli indirizzi e delle direttive emanate ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, in materia di attuazione delle politiche del personale, di relazioni sindacali e di assunzioni e di trattamento giuridico ed economico e pensionamento del personale del Ministero; provvede, altresi', al supporto della Conferenza generale per le politiche del personale prevista dall'art. 8, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 1998; c) direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro: trattazione degli affari e delle questioni di carattere generale riguardanti i dipartimenti provinciali del Ministero, ivi compresi il servizio delle pensioni di guerra ed assegni vari a particolari categorie e i servizi relativi all'erogazione di trattamenti economici a carico del bilancio dello Stato, ovvero, mediante convenzione, a carico di altre amministrazioni pubbliche; d) servizio centrale per il sistema informativo integrato: coordinamento operativo e integrazione delle attivita' e dei sistemi informativi del Ministero e gestione unitaria delle relative funzioni finanziarie e amministrative; rapporti con la societa' dedicata di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414; studio, analisi e definizione delle esigenze funzionali e delle specifiche prestazioni e modalita' operative che devono essere assicurate, nell'ambito del sistema informativo integrato del Ministero, per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento; collaborazione e supporto per l'elaborazione delle relative procedure e per le verifiche di funzionalita' dei servizi e dei processi informatici riguardanti le materie di competenza; e) (lettera abrogata)".